Diritto d’autore: la proposta di legge per gli autori di disegni per l’Animazione

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Diritto d’autore: la proposta di legge per gli autori di disegni per l’Animazione

PROPOSTA DI LEGGE 633/41

Con l’articolo 1 della presente proposta di legge si provvede a tutelare i diritti degli autori dei disegni per cartoni animati, utilizzati in opere cinematografiche, introducendo una disposizione in materia nell’articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

L’articolo 2 della presente proposta di legge, che introduce la sezione VII-bis del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, considera, al comma 1 dell’articolo 64-septies, nella loro specifica creatività, il contributo letterario e il contributo grafico come essenziali e indivisibili per la costruzione psicologica e visiva di personaggi a fumetti. Si considera autore letterario (del soggetto e della sceneggiatura) lo scrittore che idea letterariamente il personaggio o i personaggi, la storia o la serie, mentre si considera autore grafico (dei disegni) il disegnatore che con il suo contributo rende visibilmente credibile e distinguibile il personaggio o i personaggi nella fisionomia, nel vestiario e negli atteggiamenti. I diritti (comma 2) competono a un solo autore qualora lo stesso sia autore letterario e grafico esclusivo dei personaggi. Il comma 3 disciplina i diritti per quanto riguarda la produzione seriale, di tipo mensile, settimanale eccetera, che necessita dell’apporto di collaboratori. Nel riaffermare che autori o coautori della serie rimangono lo scrittore e il disegnatore ideatori e iniziatori della serie stessa, sono regolati anche i diritti dei collaboratori, autori della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene le ristampe o le riedizioni, le vendite all’estero o qualsiasi altro sfruttamento commerciale, lasciando la definizione della percentuale alla libera contrattazione tra le parti.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di opere cinematografiche di cartoni animati si considera coautore anche l’autore dei disegni».

Art. 2.
1. Dopo la sezione VII del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta la seguente:

«Sezione VII-bis
OPERE D’ARTE DEL DISEGNO A FUMETTI
Art. 64-septies. – 1. Nelle opere d’arte del disegno a fumetti la parte letteraria e la parte grafica sono inscindibili ed essenziali nell’azione creativa della narrazione e il contributo dell’autore letterario e di quello grafico si considerano equivalenti, anche ai fini dell’utilizzazione economica dell’opera. L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di sfruttamento, spetta all’autore o ai coautori in parti uguali. Nella fase produttiva dell’opera, tenuto conto della disparità di tempo necessario alle due parti creative per la sua realizzazione, il compenso, a pagina o a percentuale, è ripartito tra le parti in maniera proporzionale. Le tavole originali sono di proprietà degli autori.
2. Qualora l’autore letterario o quello grafico abbiano contribuito in via esclusiva alla caratterizzazione dei personaggi delle opere di cui al comma 1, i diritti sui personaggi stessi competono a tale singolo autore.
3. Nelle opere a fumetti di produzione seriale che necessitano dell’apporto di collaboratori, si considerano autori o coautori titolari della serie, con diritto di supervisione sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore ideatori e iniziatori della serie stessa. I collaboratori delle opere a fumetti di produzione seriale sono autori solo della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene alle ristampe o alle riedizioni, alle vendite all’estero o a qualsiasi altro sfruttamento della stessa produzione. La libera contrattazione tra le parti stabilisce la percentuale dei diritti spettanti ai collaboratori».



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